IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C; Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 83/91/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1983, 88/289/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 e 91/266/CEE del 21 maggio 1991 relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina; Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Visti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina l'importazione da Paesi terzi: a) di animali domestici da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina; b) di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonche' da solipedi domestici; c) di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici. 2. Il presente regolamento, non si applica: a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimita' della frontiera italiana; b) alle carni, purche' in quantita' non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati; c) alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali. 3. Le carni di cui al comma 2, lettera c) e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorita' sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro. 4. I controlli di polizia sanitaria stabiliti con il presente regolamento per gli animali si applicano al loro ingresso nel territorio comunitario sia a quelli destinati ai Paesi della Comunita' sia a quelli in transito.