IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'art. 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 
   Vista la legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  ed  in  particolare
l'allegato C; 
   Ritenuto  di  dover  emanare  le   disposizioni   occorrenti   per
assicurare l'attuazione delle direttive 83/91/CEE del Consiglio del 7
febbraio  1983,  88/289/CEE  del  Consiglio  del  3  maggio  1988   e
91/266/CEE del 21 maggio 1991  relative  a  problemi  sanitari  e  di
polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie
bovina e suina, e di carni fresche in  provenienza  da  Paesi  terzi,
nonche' di ricerca delle trichine  nelle  carni  fresche  di  animali
domestici della specie suina; 
   Vista la legge 29 novembre 1971,  n.  1073,  come  modificata  dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; 
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  settembre
1982, n. 889; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio  1988,
n. 192; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
   Visti i pareri  delle  competenti  commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  l'importazione  da  Paesi
terzi: 
    a) di animali  domestici  da  allevamento,  da  produzione  o  da
macello delle specie bovina e suina; 
    b) di carni fresche provenienti da animali domestici appartenenti
alla specie bovina compresi i bufali, suina, ovina e caprina, nonche'
da solipedi domestici; 
    c) di carni fresche di ungulati e di solipedi selvatici. 
  2. Il presente regolamento, non si applica: 
    a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o  al  lavoro
temporanei in prossimita' della frontiera italiana; 
    b)  alle  carni,  purche'  in  quantita'  non  superiore  ad   un
chilogrammo per persona, al seguito  dei  viaggiatori  o  costituenti
piccole spedizioni destinate ai privati; 
    c) alle carni destinate ad essere consumate dal personale  e  dai
passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali. 
  3. Le carni di cui al comma 2, lettera c) e  i  rifiuti  di  cucina
scaricati da un  mezzo  di  trasporto  internazionale  devono  essere
distrutti sotto controllo  dell'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio;  non  si  ricorre  alla  distruzione  quando  le   carni,
direttamente  o  dopo  essere  state  poste  provvisoriamente   sotto
controllo doganale, vengono trasbordate  da  un  mezzo  di  trasporto
internazionale ad un altro. 
  4. I controlli di  polizia  sanitaria  stabiliti  con  il  presente
regolamento per  gli  animali  si  applicano  al  loro  ingresso  nel
territorio  comunitario  sia  a  quelli  destinati  ai  Paesi   della
Comunita' sia a quelli in transito.